Nel corso del webinar dello scorso 24 luglio 2024 sono stati raccolti alcuni quesiti ai quali diamo
risposta con il supporto dell’uff. legislativo Confesercenti.
- Cosa succede alle disposizioni regionali che prevedono l’obbligo di aggiornamento professionale?
R: con l’entrata in vigore della legge n. 190/2023, che all’art. 7, comma 3, prevede l’obbligo di aggiornamento professionale a livello nazionale, le leggi regionali che prevedono il medesimo obbligo non sono più applicabili.
- Chiarimento sull’applicabilità delle disposizioni di cui al capo III del regolamento alle guide che hanno adottato il regime fiscale della prestazione occasionale.
R: Il capo III del Regolamento n. 88/2024 riguarda l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, che può avvenire in base al regime di stabilimento o in base al regime di libera prestazione di servizi temporanea e occasionale. Tale regolamentazione non riguarda la disciplina fiscale italiana della prestazione occasionale che, pur utilizzando un termine analogo, ha un campo di applicazione totalmente diverso.
- Qual è la procedura da seguire nel caso in cui si voglia aggiungere una lingua straniera, oltre a quella attestata dall’abilitazione?
R: il Regolamento n. 88/2024 prevede che l’elenco nazionale possa essere aggiornato sulla base “delle eventuali certificazioni o altre attestazioni equivalenti della conoscenza delle lingue straniere in un grado non inferiore al livello di competenza B2”.
Quindi, per poter annotare le ulteriori competenze linguistiche nell’elenco nazionale, sembrerebbe sufficiente comunicare le certificazioni conseguite nelle lingue straniere.
È comunque opportuno attendere ulteriori indicazioni del Ministero del turismo, che chiarirà quali sono le procedure per ottenere l’annotazione di ulteriori competenze linguistiche sull’elenco nazionale.
- I corsi di specializzazione/aggiornamento devono essere seguiti totalmente in presenza o saranno disponibili anche corsi da remoto/on line?
R: ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Reg. n. 88/2024, i corsi prevedono frequenza obbligatoria, ma non viene esclusa la modalità da remoto.
Pertanto, si ritiene che i corsi di specializzazione / aggiornamento si possano seguire anche on line, nel rispetto della normativa vigente.
- In un sito pubblico, nel quale le visite guidate sono state affidate ad un’associazione privata, può essere impedito l’ingresso alla guida turistica abilitata?
R: L’art. 3, comma 3, della legge n.190/2023 prevede che “Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.”
Pertanto, nel caso prospettato, l’ingresso della guida non può essere impedito.
- I siti privati, quali dimore storiche, castelli, fortezze, possono affidare le visite a guide non abilitate?
R: L’unica eccezione al possesso dei requisiti di cui alla legge n. 190/2023 (oltre al caso di esercizio della professione su base temporanea e occasionale) è quella prevista dall’art. 3, comma 2, della legge n.190/2023, che prevede: “I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l’ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un’istanza da parte dell’interessato.”
Pertanto, al di fuori di queste due specifiche casistiche, si ritiene che chi svolga le attività proprie della guida turistica di cui all’art. 2, comma 2, della legge, debba essere un professionista regolarmente abilitato ai sensi della normativa in vigore.
- Come sarà verificata la conoscenza della lingua italiana, per operare in Italia, alle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo estero conseguito in uno Stato membro dell’UE?
R: Nel caso in cui la misura compensativa consista nella prova attitudinale, la conoscenza della lingua italiana è accertata, poiché la prova si svolge in lingua italiana. Nel caso in cui la misura compensativa consista nel tirocinio di adattamento, manca la previsione di una specifica fase di verifica della conoscenza della lingua italiana.
- Un diploma di alta specializzazione per guida turistica già conseguito vale per la guida nazionale?
R: Ai professionisti che hanno conseguito l’abilitazione alla professione di guida turistica secondo la normativa vigente fino all’entrata in vigore della legge n. 190/2023 è automaticamente riconosciuto il titolo di guida turistica: a seguito dell’iscrizione nell’elenco nazionale – previa apposita domanda – e del rilascio del tesserino personale di riconoscimento, possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.
- È possibile esporre insieme al nuovo tesserino personale di riconoscimento nazionale anche il tesserino conseguito in base alla precedente normativa di abilitazione?
R: Ai sensi della nuova legge, l’uso del “vecchio” tesserino – rilasciato con la precedente abilitazione – è riconosciuto solo nel caso di cui all’art. 11 del Regolamento n. 88/223.
“Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica di cui all’articolo 8 del presente Capo, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente Capo, ovvero utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso.”
- Entro quale termine bisogna iscriversi all’elenco nazionale? La domanda di iscrizione si potrà presentare tramite la piattaforma on line?
R: La domanda di iscrizione nell’elenco nazionale si potrà presentare in modalità telematica non appena la piattaforma che gestisce l’elenco nazionale sarà operativa.
Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2023 hanno 180 giorni a decorrere dal 13 luglio 2024 per presentare la richiesta di iscrizione.
Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per la tenuta dell’elenco nazionale, la domanda di iscrizione può essere presentata dalla guida turistica già abilitata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l’altro, vanno indicate le conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, ai fini dell’annotazione nell’elenco nazionale. (cfr. art. 21, comma 3, Reg. n. 88/2023).
- Una guida turistica abilitata potrebbe chiedere che il nome NON compaia nell’elenco nazionale?
R: il nome e cognome della guida turistica sono tra i dati indicati nell’elenco nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento. La mancanza del nome e cognome della guida turistica farebbe venire meno il senso dell’elenco stesso, anche ai fini dei controlli da parte delle Autorità preposte.
- Per le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione in una regione diversa da quella in cui lavorano, sarà possibile annotare nell’elenco nazionale anche la specializzazione territoriale relativa alla regione dove hanno maturato l’esperienza lavorativa?
R: Il Regolamento, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge n. 190, ha previsto che sarà riconosciuta alle guide già abilitate la specializzazione relativa all’ambito territoriale per il quale le stesse hanno già conseguito l’abilitazione (cfr. Reg. art. 7, comma 2), mentre non fa riferimento all’ambito territoriale dove hanno esercitato la professione.
La risposta al quesito pertanto è negativa.
- Gli esami di abilitazione per le nuove guide saranno banditi regionalmente o nazionalmente?
R: Il Regolamento prevede che l’esame sarà organizzato dal Ministero del turismo tramite un bando pubblicato sul sito istituzionale almeno una volta l’anno. Il bando pertanto è nazionale e stabilirà se vi sarà una sola sede di esame o più sedi dislocate a livello territoriale.
- Sono previsti dei corsi di preparazione per l’esame di abilitazione?
R: La legge e il Regolamento non prevedono corsi obbligatori per accedere all’esame di abilitazione. Ciò non toglie che possano essere organizzati corsi preparatori all’esame, a cui il candidato è libero di partecipare o meno.
- Da quando è operativo il diritto per le guide turistiche abilitate all’accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio o formazione?
R: il diritto all’accesso gratuito nei siti in cui le guide turistiche esercitano la professione o in cui accedono per motivi di studio o di formazione è già operativo, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 190/2023 e dell’art. 9 del Regolamento n. 88/2024.
- Cosa deve fare una guida turistica abilitata in Italia se vuole operare in regime di libera prestazione temporanea e occasionale in Paesi UE o in Svizzera? E nei paesi extra UE?
R: Il cittadino italiano che vuole esercitare la professione in maniera temporanea e occasionale in un altro Stato membro dell’UE, dello SEE, o in Svizzera deve contattare il l’Autorità competente per conoscere se lo Stato ospitante richiede la presentazione della dichiarazione preventiva.
Negli Paesi extra UE non è previsto l’esercizio della professione in libera prestazione di servizi temporanea e occasionale.
- Per le guide abilitate solo in lingua italiana è possibile chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale e, successivamente, conseguire una o più specializzazioni linguistiche? Dovranno rispettare il termine di 180 giorni di regime transitorio?
R: Le guide già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n.190/2023 possono chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale, entro il termine di 180 giorni a decorrere dal 13 luglio 2024, anche nel caso in cui l’abilitazione conseguita non preveda altre competenze linguistiche oltre l’italiano.
Potranno poi in qualsiasi momento, a loro scelta e senza termini di decadenza, conseguire una o più specializzazioni linguistiche secondo le procedure che saranno indicate dal Ministero del Turismo.
- Una guida abilitata potrà fare accompagnatore se non ha tale abilitazione?
R: No, l’abilitazione conseguita ai sensi della Legge n. 190/2023 e del Regolamento n. 88/2024 consente soltanto l’esercizio della professione di guida turistica.
- L’esame orale prevede anche la verifica della conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2. È esente dalla verifica chi dimostra di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore in quella specifica lingua. La laurea magistrale in lingue e letterature straniere conseguita in Italia vale ad esonerare la verifica della lingua straniera in sede di esame?
R: Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 190/2023 sono esonerati dalla verifica delle competenze linguistiche “coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all’esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.”
Pertanto, riteniamo che la laurea in lingue e letterature straniere esonera dalla verifica della conoscenza linguistica in sede di esame soltanto se conseguita presso un istituto universitario straniero, ma non esonera se conseguita presso un’università italiana.